Statuto

 

Art. 1 FINALITA’

L’Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita principalmente al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e la distribuzione dei medesimi agli aderenti all’Associazione, senza applicazione di alcun ricarico, ma assume anche la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica cittadina sulle problematiche del consumo critico, consapevole e responsabile.

L’Associazione si propone di operare nel campo sociale e cooperativistico promuovendo:
– il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
– il sostegno dei piccoli produttori, preferibilmente operanti con sistemi biologici, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un’equa remunerazione;                         – la promozione della “filiera corta”;                                                                                                   – la solidarietà tra i soci;

 

-la promozione sociale dei consumatori anche mediante accordi con altri GAS;

-la formazione della cittadinanza, sulle tematiche del consumo critico, responsabile e consapevole mediante l’organizzazione di incontri con esperti, con soggetti singoli o associati portatori di esperienze analoghe, di convegni aperti alla cittadinanza che possano contribuire ad avvicinare la più ampia base di utenza alle attività dei GAS ed alle problematiche politiche, sociali ed economiche con essi connesse .

Gli strumenti utilizzati sono:
– acquisti collettivi di prodotti e distribuzione degli stessi ai soci;
– assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (a solo titolo di esempio, modalità di produzione e di distribuzione, “ricette” per l’uso, impatto ambientale degli imballaggi);
– promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
– prestiti di solidarietà ai soci mediante anticipi di spesa per l’acquisto dei beni, secondo le modalità da definirsi con apposito regolamento;                                                                             – tutte le operazioni necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

L’Associazione ha sede provvisoriamente in Via Flavia, 29 ad Ancona e potrà istituire altrove altre sedi.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l’Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.

La durata dell’Associazione e’ fissata dalla data dell’atto costitutivo sino al 31/12/2030 e potra’ essere prorogata per deliberazione dell’Assemblea.

Il patrimonio sociale e’ costituito dalle quote sociali annuali, versate dai soci, che saranno stabilite di anno in anno dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo (d’ora in poi per brevità indicato con “C.D.”).

Per il primo anno la quota sociale e’ fissata nell’importo di € 10,00 (euro dieci/00).L’associazione potrà anche essere destinataria e beneficiaria anche di eventuali donazioni e lasciti testamentari con le modalità di legge .
Art. 2 ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

All’associazione possono aderire tutte le persone fisiche, italiane o straniere, senza limiti di sorta di cultura, censo o nazionalità, residenti o domiciliati nella Provincia di Ancona, versando la quota associativa annuale.La qualità di socio si perde per dimissione, recesso, morte o espulsione per gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di partecipazione e probità dettati dallo statuto, previa conforme votazione dell’assemblea dei soci .

Art. 3  ORGANI SOCIALI

L’Associazione è amministrata dai seguenti organi:

  1. a) Assemblea dei soci
  2. b) Consiglio Direttivo (per brevità C.D.)
  3. b) Presidente, Vice – presidente che svolge funzioni di segretario, Tesoriere;

Art. 4 ASSEMBLEA

  1. L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalita’ dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformita’ alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa e’ ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potra’ essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L’assemblea ordinaria e’ convocata almeno una volta l’anno dal C.D. entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.
  2. Le convocazioni dell’assemblea saranno fatte a cura del C.D. con posta elettronica (e -mail indicata da ciascun socio con la costituzione dell’associazione) o, in caso di necessità, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno cinque giorni prima della data fissata.
  3. Possono intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (max una delega).
  4. L’assemblea sara’ presieduta dal Presidente del C.D., dal vice presidente, o da altra persona designata dal C.D.
  5. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei presenti su tutto ciò che non sia espressamente riservato al Consiglio Direttivo e al Presidente.
  6. L’Assemblea delibera le modifiche all’atto costitutivo, allo statuto e all’eventuale regolamento con la maggioranza assoluta dei voti e la presenza di almeno i 2/3 degli associati.
  7. L’assemblea elegge il Presidente e i componenti  del  consiglio  direttivo, eccetto  i primi che vengono nominati con la stipulazione dell’atto costitutivo.
  8. Il verbale di ogni assemblea verra’ stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.

 

Art. 5 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

  1. L’associazione e’ amministrata da un C.D. composto da tre o cinque o sette membri eletti per alzata di mano dall’assemblea tra coloro che presentino la propria candidatura; il numero dei consiglieri da eleggere per ogni periodo di esercizio sociale verrà stabilito mediante apposita votazione dall’assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali . Gli amministratori rimarranno in carica per anni tre rinnovabili o sino a dimissioni. L’assemblea ordinaria, in caso di necessità, può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato. In caso del venire meno della maggioranza dei consiglieri eletti si intendera’ decaduto tutto il C.D.
  2. Il Presidente, il vice-Presidente che svolge funzioni di segretario e di legale rappresentante vicario del presidente in caso di impedimento di costui, e il Tesoriere vengono eletti dall’assemblea appena nominati i consiglieri direttivi all’interno della cerchia dei medesimi .
  3. Le riunioni del C.D. si terranno presso la sede sociale o altro luogo preventivamente individuato dal C.D. medesimo. Le riunioni vengono convocate dal Presidente a mezzo posta elettronica.
  4. Il C.D. e’ validamente riunito se sono presenti la meta’ più uno dei membri e delibera a maggioranza.
  5. Il Presidente ha la rappresentanza legale nei rapporti con terzi e in giudizio, nonché il potere di firma per l’associazione, ed esercita tutte le attività necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, rientranti sia nell’ordinaria che nella straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all’assemblea dei soci e al Consiglio direttivo. Il C.D. può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.
  6. I membri del C.D. non percepiscono di norma alcun compenso.

Art. 6 BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, e comunque entro il termine massimo di 3 (tre) mesi, il Presidente e il Tesoriere provvederanno alla formazione del bilancio sociale ed il rendiconto annuale da presentare all’assemblea dei soci per l’approvazione che sarà votata a maggioranza degli aventi diritto.L’eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività istituzionalmente previste.
Art. 7 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione i beni e il patrimonio della medesima , dopo la liquidazione saranno devoluti, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge,  a fini di utilità sociale”.

Art. 8 VARIE

Il presente statuto può essere integrato da un “Regolamento” approvato dall’assemblea dei soci.

Art. 9 RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà precipuamente ai principi dettati la L. 383/2000 in materia di promozione sociale”, ed in via ancor più sussidiaria al Codice Civile e delle disposizioni di legge in materia.

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